LE RAGIONI PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026
“(…) Sì, c’è bisogno di una riforma, ma della giustizia
e non della magistratura.
In questa diffusa stanchezza della democrazia,
più che riformare la Costituzione
sarebbe opportuno applicarla e rispettarla. (…)"
don Luigi Ciotti
Premessa
Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 riguarda alcune proposte di modifica al sistema giudiziario italiano.
Come Acli di Brescia, abbiamo ritenuto necessario avviare un confronto serio e approfondito sulle implicazioni di queste riforme sia all’interno del Consiglio Provinciale, sia sui territori grazie alle numerose iniziative promosse dai circoli.
Dopo una riflessione condivisa, ci esprimiamo a favore del NO, in linea con il chiaro orientamento delle Acli a livello nazionale, per le seguenti ragioni.
Il metodo
La legge di revisione costituzionale del 30 ottobre 2025 è stata approvata dalla Camera e dal Senato in doppia lettura senza che venisse discusso alcun emendamento, recependo così il testo del disegno di legge depositato dal Governo il 13 giugno 2024.
È mancato il contraddittorio necessario quando si intendono modificare gli articoli della Costituzione. Non sono stati recepiti i pareri degli esperti, sentiti dalle Commissioni in Parlamento, né i pareri anche di minoranza espressi dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)
Ogni referendum su materie tecniche rischia di creare confusione tra la cittadinanza, che si trova chiamata ad esprimersi su tematiche complesse senza tuttavia essere adeguatamente formata e fornita degli strumenti necessari per comprendere appieno le conseguenze delle scelte espresse.
L’oggetto
La riforma costituzionale riguarda in particolare l’articolo 104 della Costituzione, con implicazioni anche per gli artt. 87, 102, 105, 106, 107, 110. Viene impropriamente definita riforma della giustizia, in verità riguarda solo ed esclusivamente l’ordinamento giurisdizionale -i magistrati- e crea un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. La riforma, pertanto, a differenza di quanto la narrazione corrente vorrebbe far credere, non contribuirà a migliorare i tempi dei processi o ad attribuire più risorse per una giustizia più efficiente o a evitare i casi di “mala giustizia”.
Il rischio
Il rischio che si percepisce con questa riforma è la possibilità che alcune modifiche del sistema possano compromettere l’equilibrio tra i poteri dello Stato, in particolare l’indipendenza della Magistratura. La riforma proposta potrebbe favorire ingerenze politiche nelle decisioni, mettendo così a repentaglio l'autonomia del potere giudiziario, pilastro essenziale della democrazia, e determinando uno sfregio alla Costituzione. Con un potere giudiziario meno indipendente, la cittadinanza potrebbe trovarsi in una situazione di maggiore vulnerabilità, con un sistema che non protegge pienamente i diritti e le libertà.
Conclusione
Le Acli di Brescia invitano a votare NO al Referendum del 22 e 23 marzo 2026, consapevoli della necessità di una riforma della giustizia che tuttavia deve essere affrontata in modo più ampio e organico, senza contrapposizioni ideologiche e politiche di parte, orientata alla realizzazione di una giustizia efficiente, accessibile per tutti, rispettosa dei principi del “giusto processo”, in conformità con il dettato della Carta costituzionale, che va sempre considerata con la giusta e meritata delicatezza.
BUSSOLE
Di seguito alcuni brevi approfondimenti proposti dalle Acli provinciali sugli aspetti più tecnici del Referendum che, come bussole, possono aiutare ad orientare meglio la riflessione.
Sulla separazione delle carriere
Il pubblico ministero (=magistratura requirente) viene separato per carriera dai giudici (=magistratura giudicante).
Detta separazione di funzioni è già operativa nel nostro ordinamento grazie alla legge Cartabia che ha limitato fortemente il passaggio da una carriera all’altra assicurando indipendenza tra le due figure. Attualmente il passaggio da requirente a giudicante è pari allo 0,4%.
La separazione delle carriere in Costituzione può portare anche ad un aumento della contrapposizione tra p.m. e giudice: attualmente il p.m. ha un ruolo di garante di tutti, ovvero di una figura che deve cercare sia elementi a favore sia contro l’indagato, con il fine ultimo la ricerca della verità. Con la separazione delle carriere in Costituzione il p.m diventerebbe così un mero accusatore.
Sul doppio CSM
Con la riforma si prevede la costituzione di due CSM, dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti.
La composizione dei due CSM è per 1/3 di membri estratti da una lista eletta dal Parlamento, mentre per i restanti 2/3 determinata da sorteggio.
Ciò significa che il potere legislativo sceglie i membri che vuole mandare nel Csm, mentre il potere giudiziario deve affidare alla sorte, al caso i membri che devono organizzarne il proprio funzionamento.
Impedire l’elezione dei membri del CSM non vuol dire bloccare le correnti, ma impedire che il CSM funzioni e che vi operino magistrati in grado di esercitare anche funzioni direttive.
Si osserva poi che il numero dei componenti e le procedure di elezione/sorteggio saranno determinate successivamente con legge ordinaria.
Due CSM comportano infine ulteriori costi di mantenimento.
Sull’Alta Corte Disciplinare
L’Alta Corte decide sugli eventuali illeciti di natura disciplinare dei magistrati, attività oggi esercitata dal CSM.
La composizione dell’Alta Corte è di 15 membri:
3 nominati dal Presidente della Repubblica
3 estratti a sorte dal Parlamento da una lista votata a inizio legislatura
3 requirenti estratti a sorte tra magistrati con più di 20 anni di servizio o con funzioni di legittimità
6 giudicanti estratti a sorte con più di 20 anni di servizio o con funzioni di legittimità
Non si comprende per quale ragione a fronte di due Csm non siano state previste due Alte Corti: perché riunire in unico organo il controllo disciplinare se le carriere sono diverse e le due funzioni, requirente e giudicante, distinte e indipendenti?
Si deve aggiungere che, in violazione all’art. 107 della Costituzione che stabilisce che i magistrati si distinguono solo per funzioni, i membri dell’Alta Corte potranno essere solo Magistrati della Corte di Cassazione e in servizio da venti anni, istituendo così una gerarchia ed escludendo molti giudici di merito di navigata esperienza.
Si osserva poi che anche in questo caso per i componenti della magistratura si procede a sorteggio, mentre i membri cd. laici sono scelti dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento col rischio di formazioni di correnti della parte laica considerando anche che la Presidenza della Corte è affidata a un membro laico.
Le violazioni disciplinari saranno indicate da legge ordinaria, così come la composizione e il funzionamento dell’Alta Corte.
Resta, come ultimo elemento ma non meno importante, la previsione che le decisioni dell’Alta Corte potranno essere impugnate solo davanti all’Alta Corte stessa: non è consentito il ricorso avanti la Corte di Cassazione pur previsto dall’art. 111 Cost. in caso di violazione di legge.
Con buona pace dei principi di imparzialità e indipendenza del giudice che tanto si invocano a sostegno della riforma.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Le Acli nazionali mettono a disposizione molti materiali di riflessione e informazione sul loro sito