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STATUTO

 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI

Approvato dal XXII° Congresso Nazionale – Torino 1-4 aprile 2004

 

 

 

FINALITÀ SCOPI

 

 

 

Art. 1

 

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

 

Art.2

 

Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.

Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo.

Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.

 

Art. 3

 

Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative.

La formazione ACLIsta, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.

L'azione sociale delle ACLI, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, sollecita l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.

I Servizi sociali, le Imprese Sociali e le Associazioni specifiche promossi dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone:

 

a)     nell'assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;

b)     nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale ACLI per l'Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad esso associati;

c)     nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale.

L’uso del nome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.

 

Art. 4

 

Le ACLI ad ogni livello:

 

a)     favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi, dalle conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi;

b)       promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;

c)     operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;

d)     assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;

e)     sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;

f)       promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;

g)     tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.

 

 

 

ISCRIZIONE

 

 

Art. 5

 

L'associazione al Movimento ACLIsta avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI o delle Associazioni da esse promosse od aderenti.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.


 

Art. 6

 

L'iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.

E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite alle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.

 

 

 

STRUTTURE

 

 

Art. 7

 

Le ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio, circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.

Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate attraverso:

 

a)      le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale;

b)     le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base, le attività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali;

c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane;

d)     le Strutture provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Provincie dello Stato;

e)     le Strutture regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Provincie autonome;

f)       la Struttura nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.

 

Art. 8

 

Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.

 

 

 

ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE E DELLE ZONE

 

 

L’Assemblea dei Soci

Art. 9

 

L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Struttura di base che:

a)     è costituita con diritto di voto dai soci in regola con il pagamento della quota sociale senza possibilità di delega;

b)     elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi;

c)     elegge i Revisori dei Conti;

d)     indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato;

e)     approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

 

Art. 10

 

L’Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, qualora la richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d’intesa con la Presidenza Zonale dove questa è costituita.

La convocazione deve:

a)  essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;

b)  essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli organi zonali;

c)  indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.

Le deliberazioni dell’Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede.

 

La Presidenza

Art. 11

 

La Presidenza:

a) è l’organo esecutivo ed amministrativo;

b)    è composta: con diritto di voto dai Componenti eletti dall’Assemblea dei soci, e senza diritto di voto, se non presenti ad altro titolo, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno del Circolo o della Struttura di base;

c)   dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dagli organi Provinciali e zonali.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

 

Il Presidente

Art. 12

 

Il Presidente:

a) è il legale rappresentante della Struttura di base;

b)   rappresenta le ACLI in ogni attività da loro promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura;

c)   convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;

d)   viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi.

 

Organi delle zone

Art.13

 

Organi della Zona sono: l'Assemblea e la Presidenza e il Presidente.

L’ambito territoriale della zona e le sue competenze sono definiti dal Consiglio Provinciale e ratificati dalla Presidenza Regionale.

Le procedure di elezione degli organi, i loro compiti e le modalità di funzionamento sono definite dai Regolamenti attuativi approvati dal Consiglio Nazionale e specificati dai regolamenti di cui all’Art. 20.

 

Art.14

Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di Base.

 

L’Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base:

a)     garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture di base nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Provinciale;

b)     elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;

c)     valuta i risultati del tesseramento e l’attuazione del programma dell’Associazione;

d)     è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l'anno.

 

 

 

ORGANI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

 

 

Il Congresso Provinciale

Art. 15

 

Il Congresso Provinciale:

a) è composto:

-         per un minimo dell'80% dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle ACLI negli ultimi quattro anni;

-         per un minimo del 10% ed un massimo del 20% dai delegati, iscritti alle ACLI, espressi da ogni Associazione Specifica, Professionale o aderente esistente sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento Regionale;

b) determina il numero dei consiglieri Provinciali da eleggere: da un minimo di quindici a un massimo di sessanta;

c)     elegge i due terzi dei consiglieri Provinciali di cui al comma b) e i delegati ai Congressi

Regionali e Nazionale;

d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.

Il Consiglio Provinciale

Art. 16

 

Il Consiglio Provinciale è composto, con diritto di voto:

a)     dai Consiglieri eletti dal Congresso;

b)     dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;

c)     dai Presidenti di zona;

d)     dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI;

e)     dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;

f) dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, Lega Consumatori promossa dalle ACLI e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti.

Il Consiglio Provinciale:

a) elegge il Presidente Provinciale;

b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;

c) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

d) elegge il proprio rappresentante in Consiglio Regionale;

e) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in coerenza con gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale;

f) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

g) approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le aggregazioni delle Strutture di base.

Il Consiglio Provinciale convoca, determinandone l’ordine del giorno:

-         il Congresso Provinciale in via ordinaria ogni quattro anni;

in via straordinaria:

Ø     su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti;

Ø     su richiesta della Direzione Nazionale;

-         la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.

 

Il Consiglio Provinciale:

a)       determina le percentuali previste dalla lettera a) dell’art. 15 del presente Statuto;

b)      assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione nonchè dalle deliberazioni degli organi nazionali.

 

La Presidenza Provinciale

Art. 17

 

La Presidenza Provinciale:

a) è l’organo esecutivo ed amministrativo;

b) è composta:

-         con diritto di voto dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente;

-         senza diritto di voto dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Provinciale del Coordinamento Donne, dal Segretario Provinciale della FAP-ACLI e dal Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI;

c) dirige le ACLI nell’ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale ACLI e degli organi nazionali e regionali.

 

Il Presidente Provinciale

Art. 18

 

Il Presidente Provinciale

a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura provinciale;

b) convoca e presiede la Presidenza.

 

 

 

ORGANI DELLE STRUTTURE REGIONALI

 

 

Il Congresso Regionale

Art. 19

 

Il Congresso Regionale:

a)     è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni;

b)     determina i Consiglieri Regionali da eleggere in numero non inferiore a quindici;

c)     elegge:

- i Consiglieri Regionali di sua competenza;

- i Consiglieri nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso Nazionale;

d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.

 

Il Consiglio Regionale

Art. 20

 

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto:

a)       dai Consiglieri eletti dal Congresso;

b)       da un rappresentante di ciascuna provincia ACLIsta eletto dal relativo Consiglio Provinciale;

c)       dal Segretario Regionale dei Giovani delle ACLI;

d)     dalla Responsabile Regionale del Coordinamento donne;

e)     dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI , ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, Lega Consumatori promossa dalle ACLI e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti.

Inoltre fanno parte del Consiglio Regionale senza diritto di voto i Presidenti provinciali

Il Consiglio Regionale:

a)     elegge il Presidente Regionale;

b)     approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;

c)     elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

d)     definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in funzione del principio di sussidiarietà e delle competenze attribuite dallo Stato alle Regioni;

e)     approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;

f)       fissa la quota associativa di propria spettanza.

Il Consiglio Regionale convoca, determinandone l’ordine del giorno:

-         il Congresso Regionale: in via ordinaria ogni quattro anni;

in via straordinaria:

Ø       su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali che rappresentino non meno della metà degli iscritti;

Ø       su richiesta della Direzione Nazionale;

- la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato

Il Consiglio Regionale:

a)     assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali;

b)     approva un Regolamento attuativo regionale entro tre mesi dall’approvazione del Regolamento nazionale.

Sulla base del principio di sussidiarietà il Regolamento regionale dovrà normare tutte le materie non specificatamente contenute nel Regolamento nazionale e inerenti al proprio livello o inferiori.

In particolare:

-         le modalità di elezione della Presidenza e del Presidente della Struttura di base;

-         le procedure di elezione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Zone;

-         le modalità di espressione dei delegati delle Associazioni Specifiche, Professionali o aderenti, come previsto dall’Art. 15;

-         le modalità di partecipazione dei Presidenti della Struttura di base e dei responsabili delle Associazioni Specifiche e Professionali ai diversi livelli negli Organi di indirizzo.

I Regolamenti Regionali devono essere ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Qualora vi siano Regioni inadempienti, si applica il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

La Presidenza Regionale

Art. 21

 

La Presidenza Regionale:

a) è l’organo esecutivo e amministrativo:

b) è composta:

-  con diritto di voto dai componenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente;

-         senza diritto di voto dal Segretario Regionale dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Donne e dal Presidente Regionale dell’Unione Sportiva ACLI;

c)     dirige le ACLI nell’ambito della Regione, assolve i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali.

 

Il Presidente Regionale

Art. 22

 

Il Presidente Regionale

a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura regionale;

b) convoca e presiede la Presidenza.

Il Coordinamento Trentino Alto Adige

Art. 23

 

Nell’Ambito della Regione Trentino-Alto Adige si riconosce il KVW (Katholischer Verband der Werktatigen) come associazione aderente alle ACLI che, con propria autonomia organizzativa, contribuisce al programma generale delle ACLI stesse.

Tra i Consigli Provinciali delle ACLI di Trento, di Bolzano e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento.

 

 

 

ORGANI DELLA STRUTTURA NAZIONALE

 

 

Il Congresso Nazionale

Art. 24

 

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.

Il Congresso:

a)     elegge:

- il Presidente Nazionale;

- i quaranta Consiglieri nazionali di sua competenza;

- il Collegio Nazionale di Garanzia;

- il Collegio Nazionale dei Probiviri;

b)     verifica l’attività svolta rispetto alla missione fondamentale dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo;

c)     decide sulle proposte di modifiche allo Statuto.

 

Il Consiglio Nazionale

Art. 25

 

Il Consiglio Nazionale è composto, con diritto di voto, da:

a)     il Presidente Nazionale,

b)     quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali;

c)     quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;

d)     i Presidenti Regionali;

e)     fino a cinque consiglieri nominati dal Presidente Nazionale;

f)       dai Consiglieri eletti dagli organi rappresentativi nella misura di:

 - sette per il Coordinamento donne;

 - sei per i Giovani delle ACLI;

 - tre per l’U.S. ACLI;

 - due per il KVW;

 - uno ciascuno per ACLI-Colf, ACLI Terra, Fap-ACLI, UNASP-ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, IPSIA, Lega Consumatori promossa dalle ACLI.

 

Il Consiglio Nazionale:

a)     elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale che lo convoca e ne dirige i lavori;

b) elegge venti componenti la Direzione Nazionale, fra cui almeno quattro donne e dieci Presidenti Regionali;

c)     approva o respinge la composizione della Presidenza e la nomina del Segretario Generale formulate dal Presidente Nazionale ACLI;

d)     elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;

e) elegge il Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art. 59;

f)       definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;

g) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere:

- la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all’interno dell’associazione;

- iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema ACLI;

- la cultura dell’integrazione della soggettività femminile nel sistema ACLI;

- la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza;

h) approva annualmente il rendiconto economico finanziario della Struttura Nazionale;

i)        assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;

l)        convoca e determina l'ordine del giorno:

-        del Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni;

in via straordinaria:

Ø         con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

Ø         su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell’ultimo Congresso Nazionale;

- della Conferenza Organizzativa e Programmatica Nazionale di metà mandato;

m)    elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.);

n) opera sulla base di un suo regolamento;

o) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno; in sessione straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi componenti o la Direzione Nazionale.

Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro coordinate dai rispettivi Presidenti.

 

La Direzione Nazionale

Art. 26

 

La Direzione Nazionale è formata con diritto di voto:

- dai componenti della Presidenza Nazionale con diritto di voto;

-         da 20 componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali 10 Presidenti Regionali e quattro donne;

-         dal Segretario Nazionale dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Nazionale del Coordinamento donne.

Fanno inoltre parte della Direzione Nazionale i componenti la Presidenza Nazionale senza diritto di voto.

La Direzione Nazionale:

a)     programma e verifica l'attività delle ACLI nell'ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, nonché lo sviluppo del processo di regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano;

b)     ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli e funzioni;

c)     assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.;

d)     approva annualmente le aggregazioni delle Strutture di base nonchè i dati del tesseramento,

 

La Presidenza Nazionale

Art. 27

 

La Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo.

I componenti la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di nove, sono proposti dal Presidente scegliendoli tra i Consiglieri nazionali o, in caso motivato, all’esterno del Consiglio Nazionale.

Fanno inoltre parte della Presidenza senza diritto di voto il Segretario Nazionale dei Giovani delle ACLI, la Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne, il Presidente Nazionale dell’Unione Sportiva ACLI, il Segretario Generale.

La Presidenza ha la responsabilità di:

a)      attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo l’azione sociale, sviluppando la presenza ACLI sul territorio Nazionale;

b)      fissare gli obiettivi dell’azione sociale e dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire o disinvestire;

c)      convocare la Direzione Nazionale.

È convocata dal Presidente, di norma, una volta alla settimana.

 

Art. 28

Il Presidente Nazionale

 

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica nazionale delle ACLI e le dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali.

 

Il Segretario Generale

Art. 29

 

Il Segretario Generale:

a)    è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;

b)     ha la rappresentanza legale e giudiziale, attiva e passiva, della Struttura Nazionale;

c)     è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative delle ACLI, in attuazione degli indirizzi della Presidenza Nazionale;

d)    è Segretario del CO.S.I.S. e in quanto tale cura l’istruttoria e l’implementazione delle decisioni assunte dal Comitato stesso;

e) è invitato permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organi delle Imprese, Servizi e Associazioni specifiche e professionali al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento di sistema.

 

Il CO.S.I.S.

Art. 30

 

Il CO.S.I.S. (Comitato Servizi e Imprese Sociali):

a) è composto dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e delle Imprese Sociali delle ACLI e dal Segretario Generale;

b) ha la responsabilità di:

- curare il coordinamento e l’integrazione tra i Servizi e le Imprese Sociali;

- verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese Sociali;

- attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Nazionale;

c) è presieduto dal Presidente Nazionale delle ACLI o da un componente della Presidenza Nazionale a ciò delegato;

d) opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.

 

La Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica

Art. 31

 

Il Consiglio Nazionale convoca a metà mandato, con criteri di rappresentatività delle Strutture di base e delle attività e iniziative promosse dalle ACLI, la Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica, la quale:

a)     verifica:

- l'efficacia delle politiche di aggregazione;

- la rispondenza della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella società;

- la vitalità delle Strutture;

- lo stato delle risorse economiche e la funzionalità degli Organi delle ACLI e di tutte le iniziative e attività da esse promosse;

- l'attuazione del programma;

b)     definisce strategie e delibera azioni di programmazione progettuale, organizzativa ed amministrativa.

 

 

 

SERVIZI E IMPRESE SOCIALI

 

 

Art. 32

 

Le ACLI promuovono Servizi e Imprese Sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.

I Servizi e le Imprese Sociali promossi dalle ACLI concorrono allo sviluppo dell’economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari potenzialità, la proposta associativa.

Oltre ai Servizi indicati all’art. 3 del presente Statuto, le ACLI promuovono Imprese Sociali a supporto delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro impegno.

Gli orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese sociali promossi dalle ACLI si ispirano e le regole generali che ne dirigono l’azione sono definiti nella “Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali ACLI”. Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica l’applicazione.

Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi Sociali da esse promossi, con facoltà degli organi delle ACLI competenti di attribuire o designare a tale responsabilità un altro loro componente con diritto di voto.

Le Presidenze ACLI ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti gli organi dei Servizi e delle Imprese Sociali previste dai rispettivi Statuti.

Gli atti costitutivi e gli statuti dei Servizi, dei Soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e professionali promossi dalle ACLI, ai vari livelli, debbono contenere norme che:

a)  subordinino la loro efficacia, anche in tema di modifiche, alla preventiva approvazione da parte della Direzione Nazionale ACLI;

b)  prevedano la nomina dei componenti gli Organi statutari da parte della Presidenza ACLI territorialmente competente, nonché l’eventuale revoca da parte del Consiglio su proposta della Presidenza, ferma restando l’automatica decadenza dalla carica in caso di provvedimento di espulsione dalle ACLI;

c)  obblighino a comunicare tempestivamente alla Direzione Nazionale la convocazione degli Organi collegiali e l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive;

d)  impegnino al loro adeguamento, entro dodici mesi, per recepire le innovazioni dello Statuto delle ACLI e le delibere della Direzione Nazionale in merito alla tutela del nome e del marchio delle ACLI, della loro origine e riferibilità all’Associazione promotrice.

 

 

 

SOGGETTI SOCIALI

 

 

Art. 33

 

I Soggetti Sociali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei giovani con i Giovani delle ACLI, delle donne con il Coordinamento donne, degli anziani e dei pensionati con la FAP.

 I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti e/o Statuti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI.

Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e Regionali.

 

I Giovani delle ACLI

Art. 34

 

I Giovani delle ACLI:

- vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all'art.5;

- organizzano i giovani, iscritti alle ACLI, fino a 28 anni.

 

Il Coordinamento Donne

Art. 35

 

Il Coordinamento Nazionale Donne:

a)     rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle ACLI;

b)     promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema ACLI;

c)     concorre a formulare gli indirizzi e i programmi delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse;

d)     promuove e coordina iniziative di studio, formazione, azione sociale e politica per favorire l’aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.

Il Coordinamento Nazionale Donne ha il compito di organizzare, in preparazione della Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica ed in collaborazione con la Direzione Nazionale, l’Assemblea dei Coordinamenti Regionali e Provinciali per verificare e programmare lo sviluppo della loro iniziativa, in coerenza con gli obiettivi indicati nei punti a), b), c) e d) del presente articolo.

I Coordinamenti Donne:

a) sono promossi a tutti i livelli dell’Associazione;

b)     si avvalgono di strumenti e risorse concordati con gli organi deliberativi delle ACLI dei rispettivi livelli;

c) hanno quali organi dirigenti: la Responsabile e il Direttivo.

 

ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI

 

Le Associazioni Professionali

Art. 36

 

Le Associazioni Professionali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività, l’assistenza e la tutela dei lavoratori del mondo rurale con ACLI TERRA e dei collaboratori e delle collaboratrici familiari con ACLI COLF.

 I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Statuti o Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI.

Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.

 

Le ACLI COLF

Art. 37

 

Le ACLI-COLF:

a)       costituiscono l'esperienza organizzata delle ACLI per favorire la promozione professionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;

b)       operano sulla base di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale ACLI.

 

Le ACLI-TERRA

Art. 38

 

Le ACLI-TERRA sono l’associazione professionale agricola delle ACLI di cui esprimono la presenza delle ACLI nel mondo rurale. La loro iniziativa favorisce l’integrazione fra culture, economie, tradizioni sui territori, nella fedeltà a valori e radici comuni.

Le ACLI Terra promuovono la tutela e l’assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie.

 

Le Associazioni Specifiche

Art. 39

 

Le Associazioni Specifiche sono costituite dai Consigli ACLI ai vari livelli, per promuovere e sostenere all’interno delle ACLI esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori.

Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.

Concorrono a favorire la conoscenza della proposta associativa delle ACLI e partecipano al programma di attività del Movimento.

Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione.

Operano secondo propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli competenti.

Ai vari livelli le Presidenze ACLI istituiscono i “Coordinamenti delle Associazioni Specifiche e Professionali”, come luogo di integrazione delle politiche aggregative, organizzative, di comunicazione, secondo le linee strategiche decise dagli Organi delle ACLI.

I Coordinamenti operano secondo un Regolamento approvato dai Consigli ACLI ai vari livelli.

A livello nazionale le Associazioni Specifiche riconosciute sono:

 

-         l'Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), con attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;

-         La Federazione Anziani Pensionati (FAP-ACLI) costituisce l’esperienza organizzata delle ACLI per favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli iscritti con più di 65 anni di età o comunque pensionati

-         l’Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (UNASP), con attività culturali, artistiche, musicali e ricreative;

-         il Centro Turistico ACLI (Cta), con attività turistiche;

-         ACLI-Anni Verdi, associazione nazionale di tutela ambientale;

-         la Lega Consumatori promossa dalle ACLI, che promuove la difesa dei consumatori come persone e come famiglie;

Il tesseramento delle Associazioni Specifiche è approvato dalla Direzione Nazionale ACLI.

Le modalità del tesseramento e le politiche di aggregazione sono definite dagli Organi delle Associazioni Specifiche, d'intesa con gli organi delle ACLI ai rispettivi livelli.

 

 

 

ASSOCIAZIONI ADERENTI

 

 

Art. 40

 

Possono aderire alle ACLI associazioni che ne condividano le finalità contenute agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto; collaborano alle iniziative e alla vita delle ACLI con modalità stabilite in appositi protocolli d’intesa, sottoscritti dai relativi organi territorialmente competenti.

 

 

 

INIZIATIVE SPECIFICHE

 

 

Cooperazione e lavoro associato

Art. 41

 

Le ACLI promuovono la cooperazione e il lavoro associato quali attività imprenditive e sociali atte a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali delle persone. A tal fine:

a)     i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale promuovono e coordinano l'iniziativa delle cooperative, dei Consorzi ed Unioni di Cooperative, avvalendosi dei servizi del Consorzio Solaris.

b)     le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale rappresentano, tutelano ed assistono le Strutture cooperative e di lavoro associato che aderiscono ai principi delle ACLI e della Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali ed operano in coerenza con gli indirizzi del Movimento

 

Immigrati ed emigrati

Art. 42

 

Le ACLI promuovono iniziative di formazione, azione sociale, tutela e promozione dei diritti tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e all’estero.

Tali iniziative si collegano con l’azione della FAI (Federazione ACLI Internazionali) e degli organismi regionali appositamente istituiti e sono coordinate da un organismo operativo istituito dalla Direzione Nazionale ACLI.

 

Volontariato

Art. 43

 

Le ACLI promuovono il volontariato come:

a)     risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;

b)     attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;

c)     forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell'ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.

 

IPSIA

Art. 44

 

L’IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace. Opera sulla base di un proprio Statuto approvato dalla Direzione Nazionale delle ACLI.

 

 

 

INCOMPATIBILITA’ ESTERNE

 

 

Art. 45

 

I componenti la Presidenza Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:

 

a)     nell'ambito istituzionale:

-      con responsabilità di governo a tutti i livelli;

-      con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;

b)     nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

-      ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;

-      alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c)     nell'ambito sindacale con responsabilità:

-      nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;

-      nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

 

Art. 46

 

I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:

a)     nell’ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e Regionali;

 - con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;

 

b)     nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

-      ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;

-    alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, Regionali e Provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

c)     nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;

- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

 

Art. 47

 

I Consiglieri nazionali, Regionali e Provinciali sono incompatibili con incarichi esecutivi di partito nazionali, Regionali e Provinciali allo stesso livello o a quello superiore.

 

Art. 48

 

I Presidenti di zona e delle Strutture di base sono incompatibili:

 

a)     nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

- con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b)     nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

 

Art. 49

 

Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi delle ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente ACLI:

-         accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;

-         accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.

 

 

 

INCOMPATIBILITA’ INTERNE

 

 

 

Art. 50

 

I dipendenti delle Strutture delle ACLI e dei Servizi sociali e delle Imprese Sociali, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all' Art. 7, non devono superare il 25% dei Consiglieri nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 30 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale.

Sono considerati dipendenti quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le Strutture ACLI, i Servizi e le Imprese sociali da esse promossi.

I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo.

I dipendenti delle ACLI e delle attività da esse promosse non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto.

Il Segretario Generale delle ACLI è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello

I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese Sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali e Imprese Sociali delle ACLI e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.

Le responsabilità di Presidente e di Vice Presidente delle ACLI non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.

I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale.

La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.

 

 

 

GARANZIE STATUTARIE

 

 

Risoluzioni delle controversie

ART. 51

 

Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture ACLI provinciali o regionali, ovvero tra strutture provinciali tra di loro, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio Nazionale di Garanzia ed in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deciderà, mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.

La determinazione del Collegio Nazionale di Garanzia è impugnabile, dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 15 giorni dalla comunicazione.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri sono altresì devolute in unico grado le analoghe controversie insorte tra le singole strutture provinciali e la corrispondente struttura regionale nonchè quelle direttamente insorte tra una di tali strutture e le ACLI Nazionali.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso scaduto inutilmente il quale il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

Il lodo pronunciato dal Collegio Nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

I Collegi arbitrali hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che ritengono più opportuni. Essi debbono, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie nonchè per esporre le loro repliche.